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Incentivi all’assunzione

LINEA A – INCENTIVI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO

Il contributo è riconosciuto una tantum per ciascuna lavoratrice o lavoratore inserita/o in organico per un periodo di almeno 6 mesi (12 mesi in caso di contratto di somministrazione), sia per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99 sia per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99.

Ciascun datore di lavoro può presentare richiesta per non più di 3 lavoratrici o lavoratori a valere sulla medesima annualità.

Sono ammesse all’incentivo le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato ai sensi della Legge 68/99 per le quali sia stato rilasciato il Nulla Osta.

In particolare, sono ammissibili esclusivamente le seguenti forme contrattuali:

  • contratto di lavoro a tempo determinato; [1]
  • contratto di apprendistato; [2]
  • contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il contributo massimo previsto è di € 12.000,00 nei limiti descritti nella seguente tabella in relazione al tipo di contratto e alla persona destinataria per la quale è richiesto l’incentivo (età, % invalidità, disabilità psichica mentale, psichica intellettiva e sensoriale).

Tipologia contratto Fascia 1 Fascia 2 [3]
Tempo indeterminato/ apprendistato
(su base 12 mesi)
9.600,00 € 12.000,00 €
Tempo determinato
(Max 12 mesi)
N mesi x 600,00 €
(Max 7.200,00 €)
N mesi per 750,00 €
(Max 9.000,00 €)

A questo contributo si aggiunge una premialità forfettaria una tantum, per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi della Legge 68/99, così definita:

Tipologia contratto Importo riconosciuto Criteri specifici di assegnazione
Tempo determinato 1.000,00 € In caso di più domande per la stessa lavoratrice/lavoratore, verrà erogato solo sulla prima richiesta
Trasformazione da tempo determinato a indeterminato 1.000,00 € L’importo si somma ai 1.000,00 € riconosciuti con il contratto a tempo determinato
Tempo indeterminato o apprendistato 2.000,00 € Riparametrata a 1.000,00 € in caso di interruzione anticipata del contratto, ferma restando la durata minima di 6 mesi.

In caso di trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all’assunzione, il soggetto beneficiario deve presentare un’altra domanda, il cui valore si determina al netto dell’incentivo già riconosciuto.

Qualora al momento della proroga o trasformazione non sia invece ancora stata presentata una richiesta di contributo sul precedente rapporto attivato, è possibile presentare un’unica richiesta di contributo relativa a tutto il periodo contrattuale.

L’incentivo non è erogabile per le lavoratrici o per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato) nella stessa azienda, o in imprese ad essa collegate, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l’incentivo.

Non sono finanziabili i rapporti di lavoro attivati dalle cooperative nell’ambito delle Convenzioni art. 14 D.lgs. 276/2003.

La durata minima del contratto incentivabile è di almeno 6 mesi (≥ 180gg) sia per le aziende non in obbligo sia per le aziende in obbligo. In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per cause non imputabili all’azienda l’incentivo è riparametrato in relazione ai mesi interi effettivamente lavorati, ferma restando la durata minima di 6 mesi.

In caso di rapporto di lavoro part-time l’importo è riconosciuto per intero se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 30 ore settimanali. In caso di orario inferiore alle 30 ore settimanali l’importo è riparametrato secondo la seguente formula:

Importo spettante = (Importo spettante full time/30) x ore part time.

In caso di riduzione dell’orario di lavoro nel corso della durata del contratto, l’importo è riparametrato in sede di liquidazione tenendo conto dell’orario più basso. Non è invece previsto un incremento in aumento in caso di incremento dell’orario lavorativo. Non sono incentivabili rapporti di lavoro con un impegno settimanale inferiore a 12 ore.

Ulteriori indicazioni potranno essere fornite attraverso FAQ consultabili sul sito www.contributifrd.it .

 

[1] Rientrano nei contratti a tempo determinato anche i contratti di somministrazione della durata minima di 12 mesi.

[2] Ai fini del contributo il contratto di apprendistato è equiparato al contratto a tempo indeterminato.

[3] Rientrano in Fascia2 le persone con le seguenti condizioni: età ≥50 anni o percentuale di invalidità >74% o disabilità psichica mentale, psichica intellettiva o sensoriale.