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Tirocini

LINEA C – RIMBORSO PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI

Il contributo si rivolge a soggetti promotori dei tirocini o imprese ospitanti con sede in Regione Piemonte che attivano tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo e di inclusione per persone con le caratteristiche di disabilità descritte all’art. 1 della L. 68/99 iscritte agli elenchi del collocamento mirato in Regione Piemonte. Il contributo corrisponde all’indennità mensile erogata per la durata del tirocinio e all’eventuale riconoscimento del contributo forfettario per l’attivazione.

Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente può scegliere una delle seguenti priorità:

  1. tirocini di persone con disabilità attivati dai CPI/Servizi Sociali/CSM;
  2. tirocini di persone con disabilità destinatari di Buono servizi attivati dai SAL;
  3. tirocini di persone con disabilità non associati a percorsi di politica attiva finanziati.

Per la priorità c) i tirocini dovranno essere realizzati esclusivamente in conformità a quanto prevede la DGR 85/2017 e s.m.i. per l’attivazione di tirocini a persone con disabilità.

Per quanto riguarda la priorità a) e b) è altresì ammessa anche l’attivazione di tirocini di inclusione erogati ai sensi della DGR 42/2014 e s.m.i.

Non sono ammissibili a finanziamento le indennità corrisposte nell’ambito dei tirocini di inserimento sociale di persone fragili (P.A.S.S.).

L’Agenzia Piemonte Lavoro si riserva la possibilità di attivare ulteriori priorità ad integrazione del presente avviso.

Importo erogabile

L’importo complessivo del contributo è pari alla quota dell’indennità effettivamente erogata e non può in ogni caso essere superiore a € 600 euro mensili, per un massimo di € 3.600 complessivi per persona a valere sulla stessa azienda comprensivi di quanto erogato nelle annualità precedenti.

In caso di rapporto di lavoro part time il massimale mensile del contributo erogabile viene così riparametrato:

Massimale part time (€) = (h part time/40h) x 600 €

In ogni caso il rimborso è commisurato alla durata del tirocinio e non potrà eccedere l’importo di 600 euro mensili, ferma restando la possibilità dell’azienda ospitante di riconoscere un’indennità superiore.

Criteri di ammissibilità

Ai fini del riconoscimento del contributo lo svolgimento del tirocinio e la quantificazione dell’indennità dovranno essere conformi alle disposizioni della DGR 85/2017 o della DGR 42/2014.

Qualora venissero rilevati elementi di gestione non conformi a quanto previsto dalle disposizioni regionali il contributo potrà non essere erogato o subire riparametrazioni.

Per eventuali dubbi sull’ammissibilità dei tirocini si rimanda alle FAQ regionali in materia e alle FAQ relative al presente dispositivo disponibili sul sito www.contributifrd.it .

Per quanto riguarda i tirocini della linea b) la concessione del contributo è subordinata al rispetto di tutti i vincoli previsti dai dispositivi regionali di attivazione dei Buoni Servizi.

Al momento della richiesta di contributo o comunque non oltre 30gg dalla data di avvio del tirocinio, il tirocinante dovrà aver effettuato obbligatoriamente la visita medica, anche per le mansioni non soggette a sorveglianza sanitaria.

Rimborso attivazione tirocinio

Al fine di coprire i costi connessi alle coperture assicurative del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, per la Responsabilità Civile (RC) verso terzi, per la visita medica e per la copertura di tutti i costi indiretti, il soggetto richiedente potrà richiedere anche un rimborso forfettario per l’attivazione di tirocini di € 200,00.

Tale rimborso dovrà essere richiesto dallo stesso soggetto che eroga l’indennità di tirocinio e presenta la domanda principale.